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Guida Appalti Pubblici

Il codice civile all’art. 1655 fornisce la nozione di “appalto”, definendo tale istituto come “… il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro”

Più semplicemente quando si parla di appalto pubblico, si intende quel complesso di operazioni ed adempimenti , regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni.


QUANTI TIPI DI APPALTI CI SONO?

Gli appalti pubblici sono suddivisi in tre branche fondamentali corrispondenti a :

1) appalti di opere ( cd. Lavori );

2) appalti di servizi;

3) appalti di beni ( cd. Forniture)

Gli appalti di opere (cosiddetti lavori pubblici) riguardano le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione restauro e manutenzione.

Gli appalti di servizi riguardano viceversa l’espletamento di attività esattamente indicate nel D. Lgsl. 157/95 ovvero , a titolo meramente esemplificativo, servizi di consulenza; quelli informatici, di ingegneria ecc.

Infine gli appalti di fornitura di beni riguardano l’approvvigionamento da parte delle Amministrazioni pubbliche di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche, necessari per il funzionamento degli Enti.

Tale distinzione non è di poco conto, perché ad ogni settore di appalto, corrisponde una diversa normativa, cui le Amministrazioni pubbliche e le imprese che partecipano alle gare devono sottostare.

Nella realtà non è infrequente il caso in cui in un unico appalto confluiscono varie tipologie di appalti., che vengono denominati “appalti misti”.

Qualora ciò si verifichi è principio generale che si applichi la normativa del settore il cui rilievo economico sia superiore al 50% dell’intero importo di appalto

Vi è infine un quarta tipologia di appalto, relativa ai cosiddetti “settori esclusi”, anch’essa regolata da specifiche norme di legge. In particolare rientrano in questa categoria gli appalti relativi allo sfruttamento ed alla commercializzazione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica, dei trasporti e delle telecomunicazioni.


COSA SI INTENDE PER “APPALTI SOTTO SOGLIA C.E.E.” ED “APPALTI SOPRA SOGLIA C.E.E.”?

La disciplina giuridica introduce poi una ulteriore distinzione degli appalti, distinguendoli, in base al loro importo in appalti “sotto soglia C.E.E.” ed appalti “sopra soglia C.E.E.”, applicando agli stessi diverse normative come risulta del seguente quadro di riferimento:

Appalto di opere (Lavori) :

sopra soglia C.E.E.

importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di D.S.P.

Disciplina applicabile :

- L. 109 dell’11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. 21/12/1999 n° 554;

- D.P.R. 25/01/2000 n° 34.

sotto soglia C.E.E.

importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 D.S.P.

Disciplina applicabile :

- L. 109 dell’11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. 21/12/1999 n° 554;

- D.P.R. 25/01/2000 n° 34.

APPALTI DI SERVIZI

sopra soglia C.E.E.

importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000. D.S.P.( o di 130.000 D.S.P. se l’Amministrazione appaltante è un Ministero):

Disciplina applicabile

- D. Lgsl. 157 del 17/03/1995 e successive modifiche;

sotto soglia C.E.E.

importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P. (o di 130.000 D.S.P. se l’Ammistrazione appaltante è un Ministero):

Disciplina applicabile :

- R.D. 23/05/1924 n° 827;

APPALTI DI SERVIZI

sopra soglia C.E.E.

importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000. D.S.P.( o di 130.000 D.S.P. se l’Amministrazione appaltante è un Ministero):

Disciplina applicabile

- D. Lgsl. 358 del 24/07/1992 e successive modifiche;

sotto soglia C.E.E.

importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P. (o di 130.000 D.S.P. se l’Ammistrazione appaltante è un Ministero):

Disciplina applicabile :

D.P.R. 573 del 18/04/1994

Artt. 58-60 della L. 388 del 23/12/2000 (Legge finanziaria per l’anno 2001).


QUALE REGOLE SI APPLICANO AGLI APPALTI ATTINENTI AI SETTORI ESCLUSI?

Disciplina applicabile:

D.P.R. 17/03/1995 n° 158 e successive modifiche.


COME SI PARTECIPA AD UN BANDO?

Ogni appalto, a qualsiasi tipologia appartenga, deve essere affidato attraverso una procedura di selezione pubblica detta “gara”, alla quale possono partecipare una pluralità di soggetti aventi i requisiti necessari.

Le modalità di selezione, altrimenti dette procedure di aggiudicazione, sono le seguenti:

A) Asta pubblica od pubblico incanto: ovvero una procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;

B) Licitazione privata: ovvero una procedura ristretta alla quale possono partecipare solo le imprese invitate dalla Amministrazione;

C) Appalto concorso: ovvero la procedura ristretta nella quale il candidato redige un progetto relativo alle prestazioni richieste sulla base delle esigenze della Amministrazione aggiudicatrice proponendo le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l’appalto.

D) Trattativa privata: ovvero la procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta e con essa/esse negozia i termini del contratto.

E) Le norme in tema di lavori pubblici hanno poi introdotto altre specifiche procedure di aggiudicazione che per la loro particolarità andiamo solamente a nominare: Appalto lavori congiunto alla acquisizione di immobili; concessione di costruzione e gestione; project financing.


QUAL E’ IL TIPO DI PROCEDURA PIU’ USATO DALLA P.A.?

E’ opportuno fare alcune considerazioni sulle procedure di scelta del contraente sopraindicate

In primo luogo bisogna sottolineare che la norme in materia e la prassi, basandosi sul principio della eguaglianza fra i concorrenti, hanno portato ad un sostanziale avvicinamento fra il pubblico incanto e la licitazione privata, in quanto si è venuto ad affermare che l’Amministrazione non ha modo di escludere i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Ciò ha fatto si che oggi numerose Amministrazioni propendano per il pubblico incanto, ovvero per una procedura aperta più rapida e trasparente

Occorre inoltre evidenziare i limiti che il legislatore ha posto al ricorso alla Trattativa privata, in quanto questa procedura lascia alla Amministrazione appaltante un margine di discrezionalità di scelta che spesso, in passato si è tramutato in un vero e proprio abuso.


QUALI SONO I MODI PER AGGIUDICARSI UN APPALTO?

Gli appalti pubblici vengono aggiudicati secondo le seguenti modalità:

A) Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi messo a disposizione dalla Amministrazione o ribasso mediante offerta a prezzi unitari;

B) Offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso la Commissione aggiudicatrice terrà conto di elementi diversi, variabili in base alle prestazioni richieste , quali ad esempio il merito tecnico, la qualità le caratteristiche estetiche e funzionali, i termini di esecuzione ed il prezzo.

L’Amministrazione sceglierà uno dei due criteri sopraindicati sulla base delle proprie necessità. Chiaramente quando la prestazione riguarda attività di tipo particolarmente complesso e di non facile regolamentazione, verrà applicato il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che permette all’Ente appaltante di avvalersi della capacità progettuale dei concorrenti.


DOVE REPERIRE I BANDI?

Tutte le normative riportare in precedenza, contengono particolari disposizioni in tema di pubblicità dei bandi di gara., graduate sulla base del loro importo .

Le imprese interessate potranno quindi reperire tali bandi nel seguente modo:

- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

- quotidiani a diffusione regionale (estratto);

- Quotidiani a diffusione provinciale (estratto);

- Bollettino Ufficiale della Regione;

- Banche dati private specializzate;

- Siti internet specificatamente autorizzati.

Si evidenzia inoltre che numerosi Enti hanno attivato propri siti istituzionali in cui è possibile consultare i bandi in corso di espletamento.


COME SI LEGGE UN BANDO?

Una delle maggiori difficoltà che gli operatori del settore si trovano ad affrontare è la lettura di un bando.

In primo luogo è importante fare riferimento alla disciplina normativa che l’estensore del documento è tenuto ad indicare. Tale riferimento normativo consentirà al lettore di inquadrare il tipo di appalto che si trova ad affrontare e le relative disposizioni di legge.

Occorre quindi porre particolare attenzione ai requisiti che il bando richiede per partecipare alla gara, nonché alla documentazione necessaria per comprovarne il possesso.

Nella generalità dei casi si tratta di requisiti di carattere giuridico (es. assenza di sentenze di condanna passate in giudicato), di carattere economico finanziario od infine di carattere tecnico.

Si noti a tale proposito che, sebbene alcuni Enti, richiedano ancora la produzione di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stessa è viceversa soggetta al regime della autocertificazione, salvo i casi in cui precise norme di legge dispongano diversamente.

L’Ente che opera secondo le disposizioni di legge, dovrebbe quindi allegare al bando un apposito schema di autocertificazione. Purtroppo tale adempimento per una sorta di antico malcostume non viene attuato da tutte le amministrazioni appaltanti.

Altri elementi di vitale importanza da tenere in considerazione sono i tempi ed i modi di presentazione dell’offerta o della richiesta di invito. Una eventuale mancanza da parte del concorrente potrebbe portare alla sua eliminazione dalla gara.

Uno dei principali errori in cui incorrono i partecipanti è quello di far pervenire il plico contenente l’offerta oltre il tempo massimo fissato dal bando. Sarà perciò necessario assicurarsi che lo stesso pervenga alla Amministrazione, nei termini perentori da questa indicati.

Si tenga altresì conto che è abitudine di alcune amministrazioni richiedere che il plico sia chiuso con ceralacca. Tale necessità è stata sconfessata da una costante giurisprudenza che, al contrario, ritiene validi i plichi chiusi in modo tale da assicurane la segretezza del contenuto, cosa che si può ottenere controfirmando la busta sui lembi di chiusura.

Altro costante motivo di eliminazione, sconfessato dalla giurisprudenza è la mancanza dei “bolli”. Tale mancanza viceversa può essere sanata in un secondo momento e non deve dare luogo ad esclusione del concorrente.


STESURA DI UN BANDO?

A causa della specificità e quantità delle norme che disciplinano i vari tipi di appalto, nonché della particolarità delle gare che presentano ognuna caratteristiche ed aspetti distinti, è estremamente difficile articolare uno schema di bando che si adatti ad ogni tipo di gara.

Giova tuttavia evidenziare che per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica i cosiddetti “bandi tipo” stilati da un organo istituzionalmente competente quale l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Il lettore potrà facilmente reperire sul sito internet del predetto Organismo (http://www.autoritalavoripubblici.it).


IN QUALI CASI BISOGNA PUBBLICARE I BANDI E DOVE?

Abbiamo distinto per categoria e segnalato le leggi che prevedono dove e quando pubblicare.

APPALTO LAVORI

Art. 80 comma 2, 3 4 e 5 del D.P.R. 554/99

1) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di D.S.P.

bando da pubblicarsi su:

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);

pubblicità telematica.

2) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 1.000.000 di D.S.P.

bando da pubblicarsi su:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);

pubblicità telematica.

3) appalti aventi un importo compreso fra 500.000 ed 1.000.000 di EURO :

bando da pubblicarsi su:

Bollettino Ufficiale della Regione ;

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione provinciale (estratto);

Pubblicità telematica.

4) appalti aventi un importo inferiore a 500.000 EURO :

bando da pubblicarsi su:

Albo Pretorio della stazione appaltante;

Pubblicità telematica;

APPALTO SERVIZI

(art. 8 del D. Lgsl. 157 del 17/03/1995, così come modificato dal D. Lgsl. N° 65/2000)

1) appalti avente un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.P.S., oppure al controvalore in Euro di 130.000 D.S.P., se la stazione appaltante è un Ministero

bando da pubblicarsi su:

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);

Pubblicità telematica.

NB:le disposizioni in precedenza riportate possono essere applicate anche per appalti almeno pari a 100.000 Euro.

2) appalti avente un importo inferiore a 100.000 Euro

da pubblicarsi su :

Albo pretorio del Comune appaltante;

Pubblicità telematica.

APPALTI DI FORNITURA DI BENI

(art. 5 del D. lgsl. 258 del 24/07/92, così come modificato dall’art. 4 del D. Lgsl. 402 del 20/10/1998)

1) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.P.S., oppure al controvalore in Euro di 130.000 D.S.P., se la stazione appaltante è un Ministero

bando da pubblicarsi su:

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);

Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);

pubblicità telematica.

2) appalti il cui importo non supera i 200.000 EURO:

(art. 6 del D.P.R. 573 del 18/04/1994)*

bando da pubblicarsi su:

Bollettini della Amministrazione appaltante

Gazzetta della Repubblica Italiana;

due quotidiani a diffusione nazionale (estratto).

*NB: Quest’ultima norma è da alcuni ritenuta incongrua, perché sottopone le Amministrazioni ad una forma di pubblicità eccessivamente onerosa rispetto ad altre categorie di appalti pubblici. Per tali motivi la maggior parte degli Enti preferisce applicare le disposizioni previste per gli appalti di opere pubbliche (lavori), aventi un importo non superiore a 500.000 Euro, ovvero preferisce procedere con la sola pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Fonte : www.comuni.it